Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 – I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 13

(Disposizioni per il riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale pubblica – ALER)

  1. Per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER) assolvono agli adempimenti previsti dal presente articolo al fine di accedere, in via straordinaria, al contributo regionale previsto in € 20.000.000,00 nel 2014 ed in € 46.000.000,00 nel 2015, allocati alla missione 8 ‘Assetto del territorio ed edilizia abitativa’ programma 02 ‘Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare’ titolo 2 ‘Spese in conto capitale’, dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2014-2016.
  2. L’accesso al contributo regionale straordinario di cui al comma 1 è concesso all’ALER che si trovi in stato di disequilibrio economico-finanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di esposizione finanziaria sia di copertura dei costi aziendali. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni di disequilibrio economico-finanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di esposizione finanziaria sia di copertura dei costi aziendali.
  3. L’ALER che si trovi nella situazione di cui al comma 2 trasmette alla Giunta regionale:
  4. a) una relazione, sottoscritta dal presidente e dal direttore generale e corredata dal parere del collegio dei sindaci, che dimostri il sussistere delle condizioni di disequilibrio;
  5. b) un piano di risanamento di durata non superiore al triennio, predisposto dal presidente e dal direttore generale, che contenga le misure finalizzate a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario aziendale attraverso le necessarie azioni di riduzione dei costi, riorganizzazione, razionalizzazione ed incremento dell’efficienza. Il piano deve essere accompagnato dal parere del collegio dei sindaci relativamente all’idoneità ad assicurare il riequilibrio della gestione economico-finanziaria. Il piano di risanamento è approvato dalla Giunta regionale.
  6. La verifica dell’attuazione del piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma 3 è effettuata dalla direzione regionale competente con cadenza annuale, sulla base di una apposita certificazione sottoscritta dal presidente e dal direttore generale dell’ALER e corredata dal parere del collegio dei sindaci; resta ferma la possibilità di procedere a verifiche intermedie e, ove ritenute necessarie da una delle parti, a verifiche di carattere straordinario.
  7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento, in misura tale da pregiudicarne il risultato atteso tenuto conto dell’entità degli scostamenti dagli obiettivi indicati nel medesimo piano, accertato in sede di verifica annuale ai sensi del comma 4, comporta il recupero delle somme erogate all’ALER a titolo di contributo straordinario, anche a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, nonché la possibilità di revocare l’incarico del presidente dell’ALER ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27(Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con conseguente risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del direttore generale secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, della l.r. 27/2009.

Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 – I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 14

(Misure straordinarie a supporto del risanamento aziendale di ALER Milano)

  1. Al fine di conseguire il risanamento aziendale, ALER Milano approva, in deroga all’articolo 46, comma 4, e all’articolo 47, comma 5, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27(Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) un piano straordinario di vendite.
  2. Il piano previsto dal comma 1 può prevedere per gli alloggi assegnati, in deroga ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 46 della l.r. 27/2009:
  3. a) l’abbattimento del 30 per cento dell’importo del valore di mercato delle unità abitative determinato mediante apposita perizia;
  4. b) la facoltà di acquisto degli alloggi anche per i familiari non conviventi dell’assegnatario, nei limiti dei parenti e degli affini entro il secondo grado, ferma l’applicazione della previsione di cui alsecondo periodo del comma 7 dell’articolo 46 della l.r. 27/2009;
  5. c) la comunicazione della proposta di vendita a un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi della lettera a).
  6. Alle vendite di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 11 dell’articolo 46 della l.r. 27/2009.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, ALER Milano, in deroga all’articolo 47, comma 2, della l.r. 27/2009, è autorizzata alla vendita di alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, mediante asta pubblica ponendo a base d’asta il valore di mercato dell’alloggio libero determinato mediante apposita perizia, abbattuto sino al 30 per cento. Nel caso di edifici condominiali in cui ALER Milano detiene la quota di partecipazione di minoranza è consentita la vendita, in un unico lotto, degli alloggi liberi rimasti invenduti nell’ambito del singolo edificio.
  8. I proventi derivanti dalle vendite previste dal piano straordinario, fermo restando che non possono essere utilizzati per finanziare spese correnti, confluiscono nel piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della presente legge.
  9. La Giunta regionale può costituire forme di garanzia e di micro credito, finalizzate a sostenere l’acquisto degli immobili da parte degli inquilini abitanti e dei familiari degli alloggi di proprietà di ALER Milano individuando, in tal caso, le risorse finanziarie eventualmente necessarie.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione per un tempo prestabilito corrispondente alla durata del piano di risanamento aziendale adottato da ALER Milano e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
  11. Salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 dellal.r. 27/2009.

Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

 

Art. 46

(Art. 9, L.R. 27/2007) 
(Alloggi assegnati)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell’articolo 47. Possono derogare al limite di vendita gli enti proprietari solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.(31)

1 bis. Ai fini della partecipazione degli enti proprietari a fondi immobiliari di cui all’articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è consentito il conferimento nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative del proprio patrimonio esistente alla data del 28 novembre 2007.(32)

  1. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla sicurezza degli inquilini, per l’incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini, secondo i termini di cui agli ultimi due periodi del comma 14 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L’impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall’ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l’assenza di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 12/2005. A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui all’articolo 47.(33)
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche congiuntamente al piano di cui all’articolo 47. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all’acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell’edificio stesso. Qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto interi edifici, si applicano le procedure previste ai commi da 8 a 11; è fatta salva la possibilità per gli enti proprietari di ricorrere a tali procedure qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto unità abitative collocate in condominio con proprietari privati.”. Al fine di contrastare lo spopolamento delle terre alte e di territori non montani, che presentano significative condizioni di svantaggio, nei piccoli comuni montani, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 19319, allegato B, e successive modificazioni, nonché nei piccoli comuni non montani che presentano analoghe condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, individuati dall’allegato A della stessa deliberazione, nei quali risulta essere presente un numero limitato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è consentita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, garantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non manifestano l’interesse all’acquisto.(34)
  3. Il programma di cui al comma 3è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale.(35)
  4. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio. L’importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell’immobile occupato.
  5. Il proprietario comunica la proposta di vendita all’assegnatario di cui all’articolo 31, comma 4, ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche al fine di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l’assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d’acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L’ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell’usufrutto previsto al comma 8, lettera b).
  6. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
  7. L’assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:
  8. a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere o in prossimità, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall’articolo 13, comma 9, del r.r. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l’ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d’utenza;
  9. b) alla costituzione dell’usufrutto sull’unità abitativa. Il corrispettivo dell’usufrutto è determinato sulla base del valore dell’immobile occupato e deve essere corrisposto all’atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all’asta.(36)
  10. L’ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l’assegnatario non interessato all’acquisto e altro assegnatario di unità abitativa di edilizia residenziale pubblica interessato all’acquisto dell’unità abitativa posta in vendita.
  11. Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l’unità abitativa, l’ente proprietario avvia la procedure di mobilità forzosa, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all’inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d’utenza.
  12. L’ente proprietario assicura l’alienazione di tutte le unità abitative dell’immobile, entro cinque anni dall’approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10, si procede con le seguenti modalità:
  13. a) l’alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5con priorità per coloro che abitano nello stesso quartiere;
  14. b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l’ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da edilizia residenziale pubblica, giovani coppie come definite all’articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;
  15. c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d’asta il valore di mercato.
  16. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell’articolo 47non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l’unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell’acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell’articolo 47, deve essere inserita, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell’ente alienante.
  17. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative di edilizia residenziale pubblica non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l’immobile di edilizia residenziale pubblica, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l’immobile, e non lo alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.
  18. L’ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l’ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.
  19. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l’alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell’immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall’ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell’immobile. 

Art. 47

(Art. 11 bis, L.R. 31/1985) 
(Alloggi liberi)

  1. E’ consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti alr.r. 1/2004 per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:
  2. a) alloggi collocati in edifici in condominio;
  3. b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita risulti economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  4. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con asta pubblica, ponendo a base d’asta il valore di mercato dell’alloggio libero determinato mediante apposita perizia.
  5. (37)
  6. I proventi delle vendite sono destinati all’incremento e al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  7. I piani di vendita, elaborati dall’ente proprietario ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono autorizzati dalla Giunta regionale previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale e del piano di reimpiego.
  8. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché al fine di promuovere l’inserimento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le ALER e i comuni possono prevedere specifici progetti per la destinazione a canone moderato di cui alr. r. 1/2004 degli ulteriori alloggi derivanti da ristrutturazioni, senza ridurre il numero di alloggi destinati a canone sociale e per rispondere, in particolare, alle esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto, giovani coppie e famiglie numerose.